Lo Statuto dell’Associazione
Statuto dell’Associazione
Amici della Scuola di Ingegneria di Genova
Associazione Culturale di coordinamento per una più efficace
diffusione e gestione della cultura scientifico-tecnologica
Associazione non riconosciuta senza fini di lucro
I. Dell’Associazione in generale
Art. 1 - Costituzione e Sede
Con atto a rogito notaio Giuseppe Castellana è costituita a Genova una
“Associazione Amici della Scuola di Ingegneria di Genova” avente sede in
Genova.
Art. 2 - Carattere e scopi dell’Associazione.
- promuovere i rapporti tra il mondo accademico universitario della
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Genova ed il mondo
imprenditoriale e professionale genovese e ligure per favorire
l’aggiornamento tecnico, culturale e scientifico;
- promuovere ed incentivare l’interessamento dei Soci alla vita della
Facoltà e dei Dipartimenti ad essa correlati;
- promuovere e sviluppare incontri, riunioni, seminari e tavole rotonde,
stage informativi, borse di studio, aventi per oggetto tematiche
tecniche ed economiche riguardanti i settori di attività dei diversi Corsi
di studio della Facoltà;
- contribuire a diffondere la conoscenza delle attività formative e di
ricerca della Facoltà e dei Dipartimenti ad essa correlati;
- contribuire a diffondere la conoscenza delle attività formative e di
ricerca della Facoltà e dei Dipartimenti ad essa correlati;
- promuovere, favorire, migliorare ed incentivare l’apprendimento e le
cognizioni culturali degli studenti iscritti a corsi di studio della Facoltà,
in proiezione di una futura attività lavorativa e di un più facile
inserimento nel mondo del lavoro;
- collaborare, ai fini di cui sopra, con altre organizzazioni, enti o società
aventi scopi similari, anche a livello nazionale od internazionale;
- coordinare le attività di segreteria relative ai Soci laureati presso la
Facoltà di Ingegneria di Genova ed alle loro eventuali iniziative
culturali o sociali.
Art. 3 - Durata dell’Associazione
La durata dell’Associazione è illimitata
Art. 4 - I Soci
Possono essere soci persone fisiche o giuridiche che ne faranno domanda ai
sensi dell’art. 5 e che saranno classificati in quattro diverse categorie:
Soci Fondatori
Soci Sostenitori
Soci Ordinari
Soci Onorari
Soci Fondatori: persone fisiche o persone giuridiche che hanno partecipato
alla costituzione dell’Associazione, e cioè….
……………………….
……………………….
………………….……
………………….……
e che contribuiranno a formare almeno il 50% dei componenti del Consiglio
Direttivo.
L’assemblea, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, che ne abbia
preventivamente deliberato l’ammissione, potrà, a maggioranza dei presenti,
attribuire la qualifica di socio fondatore anche ad altri soggetti, ulteriori
rispetto a quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.
Soci Sostenitori: persone fisiche o persone giuridiche che abbiano presentato
domanda di ammissione ai sensi dell’art. 5. Essi concorreranno alla
formazione di non più del 30% dei componenti del Consiglio Direttivo.
Soci Ordinari: persone fisiche o persone giuridiche che abbiano presentato
domanda di ammissione ai sensi dell’art 5. All’interno della categoria saranno
istituiti e tenuti aggiornati due speciali Albi relativi ai “soci Laureati” presso la
Facoltà di Ingegneria di Genova ed ai “soci Studenti” iscritti ad un corso di
studio presso la Facoltà di Ingegneria di Genova e saranno previste speciali
iniziative a loro favore. I soci ordinari concorreranno alla formazione di non
più del 20% dei componenti del Consiglio Direttivo.
Sono, inoltre, previsti Soci Onorari scelti tra coloro che per la loro personalità,
per la partecipazione all’Associazione, per aver contribuito finanziariamente o
per aver svolto attività a favore dell’Associazione stessa ne hanno sostenuto
l’attività e promosso la valorizzazione.
Sono soci onorari i direttori dei Dipartimenti correlati alla Facoltà di
Ingegneria di Genova.
Le quote associative sono differenziate a seconda della categoria e quelle
dei soci iscritti nell’albo speciale “soci Studenti” sono inferiori a quelle
previste per le altre tipologie di soci ordinari.
Ai soci potranno anche essere richiesti dall’Associazione, per specifiche e
motivate esigenze, contributi straordinari su base volontaria.
Art. 5 - Ammissione dei soci
L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e dietro
presentazione di almeno due soci appartenenti alla medesima categoria o,
comunque, due soci fondatori.
L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata
dal Consiglio Direttivo.
Il socio è tenuto al pagamento di una quota di iscrizione all’Associazione e
annualmente al versamento di una quota associativa, deliberati annualmente
dal Comitato Esecutivo per le diverse categorie e tipologie di soci.
Art. 6 - Doveri dei soci
I soci sono tenuti al pagamento delle quote associative entro il mese di
gennaio di ogni anno, alla partecipazione e/o al supporto, ove possibile,
dell’attività dell’Associazione, nonché al rispetto delle risoluzioni prese dagli
organi rappresentativi dell’Associazione secondo le competenze previste
dallo statuto.
Art. 7 - Perdita della qualifica di socio
- per recesso;
- per delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo per accertati
motivi di incompatibilità, indegnità o contravvenzione alle previsioni
dello statuto;
-
per protrarsi del mancato pagamento, per oltre un anno dalla
scadenza, anche di una sola annualità delle quote associative.
Art. 8 - Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea;
- Il Presidente;
- I Vicepresidenti;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Comitato Esecutivo;
- Il Segretario Generale;
- Il Tesoriere;
- Il Comitato Scientifico.
Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e non sono retribuite.
II. Assemblea
Art. 9 - Partecipazione all’assemblea
All’assemblea possono partecipare tutti i soci in regola con il pagamento
della quota sociale.
L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno, di
norma, entro il mese di aprile per l’approvazione dei bilanci consuntivi e
preventivi, per le delibere sui programmi di attività annuale e per la delibera
sulle nomine delle cariche sociali.
L’assemblea, ordinaria e straordinaria, può essere convocata dal Consiglio
Direttivo o, su richiesta scritta da parte di almeno un quarto dei soci iscritti,
dal Presidente.
Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sono convocate con almeno 15
giorni di preavviso mediante telegramma, fax o posta elettronica.
Art. 10 - Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea
L’assemblea è ordinaria e straordinaria.
In sede ordinaria l’assemblea è regolarmente costituita in prima
convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci mentre, in
seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero
degli intervenuti.
In sede straordinaria l’assemblea è regolarmente costituita quando sono
presenti almeno la metà degli associati.
E’ ammesso l’intervento di soci in assemblea per delega scritta, da conferirsi
per iscritto esclusivamente ad altro socio. Nessun socio può rappresentare
più di otto soci.
Ogni riunione dell’assemblea è presieduta dal Presidente in carica, ovvero, in
caso di assenza e/o impedimento di quest’ultimo, da persona eletta
dall’assemblea per l’incombente. Delle delibere assunte dall’assemblea viene
redatto processo verbale dal Segretario Generale ovvero da persona scelta
fra i soci presenti.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera con la maggioranza
della metà più uno dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del
patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le deliberazioni prese in conformità con il presente statuto obbligano tutti i
soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
L’assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del
Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere
effettuata a scrutinio segreto.
Ogni socio ha uguale diritto di voto in assemblea.
Art. 11 - Compiti dell’Assemblea
All’assemblea spettano i seguenti compiti:
In sede ordinaria:
- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni
del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo, che non ne siano membri di
diritto, nonché deliberarne il numero dei componenti;
- deliberare sulle direttive di ordine generale dell’Associazione e su ogni
altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
In sede straordinaria
- deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica del presente statuto;
- deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla
sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
III. Il Consiglio Direttivo
Art. 12 - Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero minimo di 10 membri ad un
numero massimo di 30 membri, oltre al Presidente dell’Associazione, di cui:
- almeno il 50% nominati tra i Soci Fondatori
- non più del 30% nominati tra i Soci Sostenitori
- non più del 20% nominati tra i Soci Ordinari,
oltre al Presidente dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo sarà costituito da quei soci che avendo depositato
apposita dichiarazione scritta di candidatura alla segreteria almeno quindici
giorni prima dell’assemblea, verranno nominati dall’assemblea, mediante
voto ad alzata di mano.
I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcun compenso e/o
remunerazione per l’opera da essi prestata a favore dell’Associazione
essendo la carica ricoperta a titolo gratuito.
Art. 13 - Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per
l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea
assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea
secondo le proposte del Presidente e del Comitato Esecutivo;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda
l’ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci ivi
inclusi i soci fondatori;
- deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed
istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione
stessa;
- determinare su proposta del Comitato Esecutivo le quote di ammissione e
le quote associative annuali;
- nominare al proprio interno i membri del Comitato Esecutivo, ad
esclusione dei membri di diritto di cui al successivo art. 16;
- nominare il Tesoriere dell’Associazione.
Art. 14 - Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce possibilmente una volta al trimestre e
comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
Alle riunioni partecipa il Segretario Generale.
Le riunioni devono essere convocate almeno 7 giorni prima a mezzo
telegramma, fax o posta elettronica.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi
componenti in carica e sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua
assenza o impedimento dal vicepresidente, presente in riunione e più
anziano di età.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in
base al numero dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da
processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.
IV Il Presidente
Art. 15 - Compiti del Presidente
La carica di Presidente spetta di diritto al Preside pro tempore della Facoltà
di Ingegneria dell’Università degli Studi di Genova.
Il Presidente è l’organo amministrativo dell’Associazione, dirige
l’Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in
giudizio.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione
sia nei riguardi dei soci sia verso i terzi con possibile delega a un Vice
Presidente o al Segretario Generale.
Il Presidente sovrintende all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e
del Consiglio Direttivo.
Il Presidente nomina il Segretario Generale, scelto, di preferenza, tra i
Membri del Consiglio Direttivo e nomina fino a quattro Vice Presidenti.
In caso di dimissioni o di impedimento grave, le funzioni passeranno al Vice
Presidente più anziano per età.
V Altri Organi
Art. 16 - Il Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è composto da un numero massimo di 9 membri: il
Presidente, i Vice Presidenti, il Tesoriere, il Segretario Generale e 2 Membri
scelti dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca le riunioni del Comitato Esecutivo, fissando gli
argomenti da trattare nell’ordine del giorno.
Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza della
maggioranza dei suoi componenti in carica e sono presiedute dal Presidente,
o da un vicepresidente presente alla riunione e più anziano di età.
Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza semplice ed in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
Il Comitato Esecutivo predispone e trasmette al Consiglio Direttivo lo schema
del bilancio di previsione e del consuntivo, delibera sull’attuazione dei
programmi, stabilisce la data delle assemblee, determina ogni altra modalità
organizzativa.
Art. 17 - Il Tesoriere
Il Tesoriere, nominato dal Presidente, cura la gestione finanziaria
dell’Associazione, provvede alle riscossioni ed alle spese, rilasciando le
relative quietanze, redige lo schema di bilancio preventivo e consuntivo e lo
schema di relazione da sottoporre al Comitato Esecutivo.
Art. 18 - Il Segretario Generale
Il Segretario Generale, nominato dal Presidente, dirige gli uffici
dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma
della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato
dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.
Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e
dell’Assemblea.
Il Segretario Generale avrà cura, in particolare, di mantenere i contatti con gli
uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l’attività
dell’Associazione.
Art. 19 – Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è composto in via paritaria da tutti i Direttori dei
Dipartimenti correlati alla Facoltà di Ingegneria e da un numero pari di altri
soci nominati dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato Scientifico nomina tra i suoi membri un presidente il quale in
particolare manterrà i necessari contatti con il presidente del Consiglio
Direttivo.
Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive affiancando il Consiglio
Direttivo ed il Comitato Esecutivo in tutte le questioni riguardanti l’attività
dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità che abbiano carattere di
formazione superiore o di ricerca scientifica.
In tale ambito il Comitato Scientifico può proporre al Consiglio Direttivo lo
sviluppo di iniziative scientifiche anche attraverso la nomina di commissioni
particolari di studio e di ricerca scientifica.
VI Altre norme
Art. 20 - Entrate dell’Associazione
Le entrate annuali sono costituite:
- da tutte le quote di iscrizione e dalle quote associative annuali nella misura
determinata dal Consiglio Direttivo;
- dalle rendite patrimoniali;
- da eventuali accantonamenti;
- da sovvenzioni e/o liberalità di privati ed enti;
- da contributi straordinari dei soci;
- dal contributo per la divulgazione delle pubblicazioni.
Art. 21 - Distribuzione degli avanzi di gestione
E’ fatto divieto di distribuire ai soci anche in modo indiretto avanzi di
gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’Associazione,
salvo che la distribuzione o la destinazione non sia prevista dalla legge.
Art. 22 - Esercizio Sociale
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembr e di ogni anno.
L’amministrazione e la tenuta della contabilità sono affidate al Tesoriere con
l’ausilio del Segretario Generale secondo le direttive del Consiglio Direttivo.
All’inizio ed al termine di ogni esercizio si provvederà alla compilazione del
bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione.
L’eventuale eccedenza attiva potrà essere accantonata in apposito fondo per
essere utilizzato negli esercizi successivi.
Art. 23 - Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento dell’Associazione può essere proposto solo dal Consiglio
Direttivo o da almeno un quarto dei soci: esso è deliberato dall’Assemblea
all’uopo convocata in seduta straordinaria.
In caso di scioglimento l’assemblea designa uno o più liquidatori
determinandone i poteri.
Il netto derivante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni del
Consiglio Direttivo o in mancanza dell’Assemblea, ad altra Associazione
avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 24 - Facoltà di recesso del Socio
La facoltà di recesso da parte del socio deve essere esercitata con lettera
raccomandata a/r inviata alla sede sociale almeno tre mesi prima della
scadenza di ogni esercizio sociale a condizione che il socio abbia assolto a
tutti gli obblighi nei confronti dell’Associazione.
Il socio che recede non ha alcun diritto di ripetere i contributi versati né alcun
diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 25 - Rinvio
Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa espresso rinvio alle
norme di legge ed ai principi generali dell’Ordinamento giuridico italiano.